Dal 15 luglio, con l’efficacia del Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che recepisce la Direttiva UE sulla protezione dei whistleblower, entrano in vigore le nuove Linee guida Anac per segnalazioni esterne. Esse indicano come presentare segnalazioni all’Autorità e gestirle, offrendo princìpi per canali interni di enti pubblici e privati. Anac potrà adottare successivi atti di indirizzo.
Gli obiettivi della nuona disciplina
La nuova disciplina sul whistleblowing ha due principali obiettivi: garantire la libertà di espressione e di informazione, promuovendo il diritto di comunicare e ricevere informazioni e il pluralismo dei media, e combattere la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.
Chi segnala violazioni contribuisce all’indagine e al perseguimento dei casi, rafforzando la trasparenza e la responsabilità delle istituzioni democratiche. Le nuove norme proteggono chi segnala da ritorsioni e tutelano la riservatezza. La divulgazione pubblica aiuta a prevenire rischi per l’interesse pubblico.
Oltre a chi segnala, la protezione si estende ai facilitatori e persone menzionate nella segnalazione, rendendo l’istituto un importante presidio per la legalità nelle amministrazioni e enti.
Alcune riflessioni preliminari
Nei prossimi giorni e mesi si discuterà parecchio sulle linee guida appena pubblicate. Proviamo a fare qualche riflessione preliminare su alcuni punti:
- Le informazioni sulle violazioni devono essere acquisite nel contesto lavorativo del segnalante, del denunciante o di chi fa divulgazione pubblica. Infine, possono essere segnalati i fatti appresi in virtù dell’ufficio rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale;
- e-mail e PEC non sono strumenti adeguati a garantire la riservatezza, quindi l’unico canale informatico adeguato è una piattaforma informatica;
- Nel settore privato, la scelta del soggetto cui affidare il ruolo di gestore delle segnalazioni è rimessa all’autonomia organizzativa di ciascun ente, in considerazione delle esigenze connesse alle dimensioni, alla natura dell’attività esercitata e alla realtà organizzativa concreta. Ciò, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal legislatore. Tale ruolo, a meri fini esemplificativi, può essere affidato, tra gli altri, agli organi di internal audit, all’Organismo di vigilanza previsto dalla disciplina del d.lgs. n. 231/2001, ai comitati etici;
- Il riscontro da fornire al segnalante può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell’istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l’istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante;
- Le segnalazioni 231 che per oggetto reati-presupposto o violazioni del Modello organizzativo devono seguire il solo canale interno, non sono quindi ammesse segnalazioni esterne o divulgazioni pubbliche.