Decreto whistleblowing

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 24 del 10 marzo 2023 che recepisce la Direttiva europea sul whistleblowing

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 24 del 10 marzo 2023 che recepisce la  Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone (segnalanti o whistleblower) che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

Cosa prevede il Decreto whistleblowing

Il decreto legislativo disciplina la protezione dei cosiddetti segnalanti o whistleblower, le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Con il Decreto whistleblowing i soggetti interessati (aziende ed enti pubblici) devono dotarsi di un canale di segnalazione interno, cioè di una piattaforma informatica per inviare e gestire le segnalazioni di illeciti. La piattaforma deve prevedere un sistema di crittografia per garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e della segnalazione stessa.

I soggetti obbligati

Ai sensi del Decreto whistleblowing, l’obbligo di istituire un canale di segnalazione è previsto per:

  • tutti i soggetti del settore pubblico, compresi i soggetti di proprietà o sotto il controllo di tali soggetti, nonché per i Comuni con più di 10.000 abitanti;
  • a decorrere dal 15 luglio 2023, tutte le aziende con più di 250 dipendenti, a prescindere dall’adozione o meno di un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001;
  • a partire dal 17 dicembre 2023, tutti i soggetti del settore privato che abbiano impiegato nell’ultimo anno una media di lavoratori subordinati tra i 50 e i 249, a prescindere dall’adozione o meno di un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001;
  • tutte le aziende che pur non raggiungendo tale livello dimensionale, hanno come genere di attività:
    • i servizi ed i prodotti finanziari, la prevenzione del riciclaggio e le misure atte a bloccare il finanziamento del terrorismo, la sicurezza dei trasporti e la tutela dell’ambiente, nonché quelli che adottano i modelli organizzativi ex D.lgs 231/2001.

Chi tutela il Decreto whistleblowing

L’ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni del D.lgs 24/2023 comprende:

  • dipendenti o collaboratori;
  • lavoratori subordinati e autonomi;
  • liberi professionisti;
  • tirocinanti anche non retribuiti;
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Tutti i soggetti menzionati poc’anzi rientrano nella categoria dei cosiddetti whistleblower o segnalanti. Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”, colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato. In concreto i segnalanti non possono subire ritorsioni tra cui:

  • il licenziamento;
  • la sospensione;
  • a retrocessione di grado o la mancata promozione;
  • il mutamento di funzioni;
  • il cambiamento del luogo di lavoro;
  • la riduzione dello stipendio;
  • la modifica dell’orario di lavoro;
  • la sospensione della formazione;
  • le note di merito negative;
  • l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria;
  • la coercizione;
  • l’intimidazione;
  • le molestie o l’ostracismo;
  • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  •  la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  • l’annullamento di una licenza o di un permesso;
  • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici

Le sanzioni e il ruolo dell'ANAC

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è l’unico soggetto competente a valutare le segnalazioni e l’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative sia per quanto concerne il settore pubblico che quello privato.:

  • da 5.000 a 30.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza;
  • da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni oppure che l’adozione di tali procedure non è conforme.

In merito alla conformità della procedura che le aziende devono rispettare, vi è anche quello legato al recepimento della segnalazione e al riscontro della stessa. Facciamo un esempio concreto.
 
Immaginiamo che un’azienda riceva una segnalazione whistleblowing, da quel momento ha 7 giorni di tempo per comunicare al segnalante l’avvenuto recepimento, ed entro 3 mesi deve anche fornire un riscontro sulla segnalazione. Se l’azienda non rispetta queste tempistiche può incorrere nelle sanzioni già citate.
 
Sono previste sanzioni da 500 a 2.500 euro per i segnalanti, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

Decreto L.gs 24/2023 Pdf

Puoi scaricare il testo del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023. [Download 265 KB]