È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 24 del 10 marzo 2023 che recepisce la Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone (segnalanti o whistleblower) che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.
Cosa prevede il Decreto whistleblowing
Il decreto legislativo disciplina la protezione dei cosiddetti segnalanti o whistleblower, le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Con il Decreto whistleblowing i soggetti interessati (aziende ed enti pubblici) devono dotarsi di un canale di segnalazione interno, cioè di una piattaforma informatica per inviare e gestire le segnalazioni di illeciti. La piattaforma deve prevedere un sistema di crittografia per garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e della segnalazione stessa.
I soggetti obbligati
Ai sensi del Decreto whistleblowing, l’obbligo di istituire un canale di segnalazione è previsto per:
- tutti i soggetti del settore pubblico, compresi i soggetti di proprietà o sotto il controllo di tali soggetti, nonché per i Comuni con più di 10.000 abitanti;
- a decorrere dal 15 luglio 2023, tutte le aziende con più di 250 dipendenti, a prescindere dall’adozione o meno di un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001;
- a partire dal 17 dicembre 2023, tutti i soggetti del settore privato che abbiano impiegato nell’ultimo anno una media di lavoratori subordinati tra i 50 e i 249, a prescindere dall’adozione o meno di un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001;
- tutte le aziende che pur non raggiungendo tale livello dimensionale, hanno come genere di attività:
- i servizi ed i prodotti finanziari, la prevenzione del riciclaggio e le misure atte a bloccare il finanziamento del terrorismo, la sicurezza dei trasporti e la tutela dell’ambiente, nonché quelli che adottano i modelli organizzativi ex D.lgs 231/2001.
Chi tutela il Decreto whistleblowing
L’ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni del D.lgs 24/2023 comprende:
- dipendenti o collaboratori;
- lavoratori subordinati e autonomi;
- liberi professionisti;
- tirocinanti anche non retribuiti;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
Tutti i soggetti menzionati poc’anzi rientrano nella categoria dei cosiddetti whistleblower o segnalanti. Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”, colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato. In concreto i segnalanti non possono subire ritorsioni tra cui:
- il licenziamento;
- la sospensione;
- a retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni;
- il cambiamento del luogo di lavoro;
- la riduzione dello stipendio;
- la modifica dell’orario di lavoro;
- la sospensione della formazione;
- le note di merito negative;
- l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria;
- la coercizione;
- l’intimidazione;
- le molestie o l’ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici
Le sanzioni e il ruolo dell'ANAC
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è l’unico soggetto competente a valutare le segnalazioni e l’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative sia per quanto concerne il settore pubblico che quello privato.:
- da 5.000 a 30.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza;
da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni oppure che l’adozione di tali procedure non è conforme.
Decreto L.gs 24/2023 Pdf
Puoi scaricare il testo del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023. [Download 265 KB]